Prime riflessioni sul procedimento europeo per le controversie di modesta entità introdotto dal regolamento (CE) dell’11 luglio 2007, n. 861. – 1. Finalità del reg. CE n. 861/2007. – 2. Ambito di applicazione. Deve trattarsi di una controversia: A) in materia civile e commerciale; B) di valore non superiore a 2000 €; C) a carattere transfrontaliero. – 3. Segue: ... la sussistenza della competenza giurisdizionale in capo al giudice adito per la controversia di modesta entità va determinata sulla base dei criteri fissati dal reg. CE n. 44/2001. – 4. Segue: … la sussistenza della competenza verticale è invece da determinare sulla base della lex fori. – 5. Il contenuto dell’atto introduttivo del processo è delineato dal modulo A del reg. CE n. 861/2007. Esso, tuttavia, pone problemi di coordinamento con la tesi della causa petendi intesa come fattispecie giuridica costitutiva dell’obbligazione di genere dedotta in giudizio. – 6. Segue: ancora a proposito dei problemi di coordinamento con la nozione interna di causa petendi. – 7. Le difese del convenuto con particolare riguardo alla possibilità di proporre domanda riconvenzionale, con riferimento alla quale si propongono i medesimi problemi di coordinamento evidenziati ai paragrafi precedenti. Rinvio al § 10 per la definizione della nozione di «eccezione di merito». – 8. Necessità di una nozione comunitaria di oggetto del processo: nel procedimento disciplinato dal reg. CE n. 861/2007 l’oggetto del processo è costituito da un’entità di natura processuale. – 9. Rilievi conclusivi in ordine all’oggetto del procedimento per le controversie di modesta entità. – 10. Elaborazione di una nozione autonoma di eccezione di merito: nel procedimento disciplinato dal reg. CE n. 861/2007, l’eccezione di merito consiste nell’invocazione di un effetto giuridico che rende infondata la richiesta di tutela dell’attore, al mero scopo di ottenere il rigetto in merito della domanda. – 11. Lo svolgimento del giudizio di prime cure. – 12. Possibili esiti del giudizio. In particolare: l’efficacia esecutiva della pronuncia condannatoria di primo grado, la quale funge automaticamente da titolo esecutivo in tutti gli Stati membri. – 13. La possibilità di proporre impugnazione è rimessa alla lex fori. Il reg. CE n. 861/2007 garantisce soltanto la possibilità di un riesame della sentenza in caso di contumacia involontaria del convenuto. – 14. I limiti di efficacia della res judicata conclusiva del procedimento. – 15. La circolazione dell’efficacia di accertamento extraprocessuale e dell’efficacia esecutiva all’interno degli altri Stati membri. – Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 luglio 2007. – Regulation (EC) No 861/2007 estabilishing a European Small Claims Procedure: The Italian Approach (Abstract). – Bibliografia.