La biotecnologia applicata alla procreazione si confronta con la rigidità degli status familiari ed il ruolo della volontà nella costituzione del rapporto di filiazione tramite fecondazione eterologa o gestazione per altri. Nonostante una tendenziale convergenza tra sistemi nella rinuncia agli automatismi, resta la palese divergenza concettuale tra procreative liberty e autonomia riproduttiva, elevata a diritto della persona nel sistema giuridico municipale.
La circolazione dei provvedimenti secondo le regole di diritto internazionale privato sollecita la ricerca di nuovi equilibri nel bilanciamento tra diritti antagonisti, più rispettosi dei naturali limiti interni di razionalità e coerenza del sistema europeo, dove la dignità non ha connotazione soggettiva.
La dimensione relazionale e prognostica della funzione genitoriale, la valorizzazione della stabilità del rapporto, le ragioni identitarie del figlio concorrono alla decodificazione delle clausole generali.
Non l’autodeterminazione negoziale degli aspiranti genitori, ma la verifica in concreto dell’interesse del minore – secondo gli indici biologici, relazionali, tipologia dei rapporti in atto, conseguenze di scelte ablatorie – consente all’interprete di ridimensionare la stessa verità legale o biologica, invalidare il legame di fatto con la coppia committente, valorizzare la continuità degli affetti, senza legittimare la liquidità della relazione genitoriale o il superamento del principio di bi-genitorialità.