Il dibattito sulla natura dei provvedimenti sanzionatori edilizi si inserisce in quello più ampio relativo alla natura punitiva o meno delle misure amministrative non contemplate dalla l. 689/81. Nella disciplina italiana le misure di ripristino sono trattate, analogamente all’ordinamento svizzer...
Il dibattito sulla natura dei provvedimenti sanzionatori edilizi si inserisce in quello più ampio relativo alla natura punitiva o meno delle misure amministrative non contemplate dalla l. 689/81.
Nella disciplina italiana le misure di ripristino sono trattate, analogamente all’ordinamento svizzero, alla stregua dei provvedimenti amministrativi così soggiacendo ai principi che regolano il procedimento amministrativo.
Tali principi, tuttavia, a fronte di misure riduttive della sfera giuridica del destinatario, si rivelano poco attenti alle garanzie partecipative e difensive del cittadino.
Siffatte carenze sono state in più occasioni rilevate sia dalla dottrina interna che dalla giurisprudenza sovranazionale ad avviso della quale un provvedimento dei pubblici poteri, anche privo dei caratteri dell’afflittività e della deterrenza, è da intendersi sanzione penale bastando, ai fini di una sua qualificazione in detti termini, l’elemento della gravità del malum inflitto quale conseguenza di una perturbazione dell’ordine giuridico.
Una risposta a tali problematiche potrebbe rinvenirsi nelle ricostruzioni che la dottrina opera sul fondamento del potere amministrativo e del provvedimento che da questo deriva. Se rivisitato in tale prospettiva, il provvedimento “sanzionatorio” edilizio potrebbe definitivamente affrancarsi dalle ambiguità che da sempre lo contraddistinguono e che spesso sollevano dubbi sulla legittimità delle conseguenze che esso determina nella sfera giuridica dei destinatari.