I saggi pubblicati nel volume percorrono diversi itinerari della nostra esperienza positiva, quale formatasi sulla base dei principi costituzionali sempre più incisivamente presenti nell’assetto dell’amministrazione come funzione di governo; principi che via via portano a identificare il diritt...
I saggi pubblicati nel volume percorrono diversi itinerari della nostra esperienza positiva, quale formatasi sulla base dei principi costituzionali sempre più incisivamente presenti nell’assetto dell’amministrazione come funzione di governo; principi che via via portano a identificare il diritto amministrativo nella sua stessa matrice costituzionale (come una branca del diritto costituzionale). D’altra parte, il diritto dell’amministrazione (che non si identifica nel diritto amministrativo) si viene a comporre di elementi di disciplina pubblicistica e di elementi di disciplina privatistica, in una relazione non sempre facile da decifrare; i cui confini sono a loro volta fissati (devono essere fissati) secondo principi costituzionali, e, nella più recente esperienza, secondo normative di fonte europea.
La centralità del concetto di potere (e di atto) amministrativo, sul versante dell’attività, e del concetto di ente pubblico, sul versante dell’organizzazione, si dequota a fronte della nuova centralità del contratto (nel quale il potere si innesta in difficile equilibrio); mentre l’ente pubblico arretra sempre più a fronte dell’avanzare dei modelli organizzativi privatistici.
Statuti di diritto pubblico, anch’essi attuativi di principi costituzionali e di diritto europeo, investono incisivamente diritti dei cittadini, delle loro organizzazioni, delle imprese, conformandone il contenuto a fini di interesse generale o di utilità sociale, laddove i diritti attengono a beni di rilievo pubblico. Ciò emerge in modo evidente nel regime delle cose immobili che compongono il territorio come luogo della vita comune, oggetto dei poteri pubblici di pianificazione. Ma anche altri beni, come quelli che presentano un interesse culturale, sono coinvolti, con modalità differenti, nel regime di diritto pubblico.
Mentre l’impresa, nella sua oggettività e come diritto soggettivo, sia privata che pubblica, trae il proprio statuto di diritto pubblico ormai pressoché interamente dal diritto europeo, che per alcuni aspetti ha prodotto l’inapplicabilità in materia, di norme costituzionali già al centro della nostra Costituzione economica.