È nota da tempo l’incoerenza esistente tra l’interesse teorico-dottrinale per determinati istituti penalistici e la loro importanza pratico-applicativa. Il rilievo vale naturalmente in entrambe le direzioni: da un lato, infatti, esistono tematiche, oggetto di grandi sforzi monografici e manuali...
È nota da tempo l’incoerenza esistente tra l’interesse teorico-dottrinale per determinati istituti penalistici e la loro importanza pratico-applicativa. Il rilievo vale naturalmente in entrambe le direzioni: da un lato, infatti, esistono tematiche, oggetto di grandi sforzi monografici e manualistici, che emergono poi in modo limitato nel diritto vivente; dall’altro lato, per contro, esistono temi sostanzialmente negletti, relegati a poche pagine dei manuali, che dominano la prassi, finendo per ricevere applicazioni estemporanee, che non poggiano su sufficienti meditazioni scientifiche.
Talvolta, naturalmente, la comunità scientifica rettifica il proprio percorso, colmando queste lacune. Un esempio classico in tal senso è quello della confisca, passata, con il recente incremento vertiginoso degli studi, da Cenerentola del diritto penale a tema ampiamente approfondito in letteratura.
Ben lontano dal meritato interesse scientifico, invece, appare ancora oggi l’argomento oggetto della presente indagine, ossia quello dell’estinzione della punibilità e dei fattori che la determinano; un tema che, in prima approssimazione, richiama i casi in cui la punibilità di un illecito penale è esistita per un certo lasso di tempo ed è poi venuta meno in ragione di fattori sopraggiunti che hanno provocato un’impunità retroattiva.
Nonostante, da un punto di vista teorico, questa dinamica appaia dirompente, poiché sconvolge l’ordinario rapporto tra reato e pena, essa ha tradizionalmente ricevuto un’attenzione piuttosto scarsa a livello dottrinale. Ciò ha verosimilmente rappresentato una conseguenza dell’originario assetto codicistico, che riservava questo anomalo effetto di radicale ablazione della potestà punitiva dello Stato a casi piuttosto rari e peculiari, tendenzialmente asistematici, quali – solo per citarne alcuni – la grazia, l’amnistia, la ritrattazione della falsa testimonianza e il pagamento del debito nell’insolvenza fraudolenta. Essi tendevano a sottrarsi a una profonda riflessione scientifica, anzitutto perché parevano fuoriuscire da ogni schema di razionalità legislativa e assestarsi su di un piano di mera opportunità politica.
Il tempo, tuttavia, ha mutato profondamente questi assetti.