Il digradare della centralità della legge, in ordine al profilo qualitativo del suo ruolo nell’orientamento dell’individuo e nella formazione della decisione giudiziale, ha determinato, nell’am¬bito del diritto penale, variazioni sostanziali nel rapporto tra legge e singoli individui e tra l...
Il digradare della centralità della legge, in ordine al profilo qualitativo del suo ruolo nell’orientamento dell’individuo e nella formazione della decisione giudiziale, ha determinato, nell’am¬bito del diritto penale, variazioni sostanziali nel rapporto tra legge e singoli individui e tra legge e interprete-giudice.
La giurisprudenza ha assunto un ruolo sempre più rilevante, cui è conseguita la corrispondente limitazione dell’impatto effettivo del principio di legalità come riserva di legge, irretroattività dell’incriminazione o comunque del trattamento penale più sfavorevole, determinatezza del fatto punibile, interpretazione-applicazione tassativa delle fattispecie criminose, con conseguente divieto di analogia.
Le articolazioni della legalità penale concorrono, secondo differenti prospettive, ad assolvere ad una duplice funzione di garanzia: da un lato tutelare i consociati in ordine a possibili abusi punitivi e d’altro lato, consentire agli stessi di conoscere preventivamente i divieti penali, in modo da garantire loro una libertà di azione non preclusa da violazioni non prevedibili della legge penale.
Questione fondamentale è garantire alla persona non solamente la preventiva conoscibilità della legge penale, ma anche la prevedibilità degli orientamenti giurisprudenziali quanto al reato configurabile ed al relativo trattamento punitivo.
L’accresciuto potere interpretativo del giudice penale è connesso anche al deterioramento del linguaggio legale, spesso arcano, ambiguo e polisenso, oltre che all’anomalo aumento della produzione legislativa in materia penale, da cui è derivata una proliferazione delle fattispecie di reato. L’ideale della certezza e chiarezza giuridica rappresentato dalla concezione illuministica delle leggi poche, chiare, semplici, stabili, viene dunque oggi leso dalla prassi legislativa.
Fatale portato di un simile scompiglio legislativo è un diritto penale che tracima magmaticamente – esorbitando da qualsivoglia ordine razionale – in spregio a tutti i suoi principi garantistici classici.
Il protagonismo giudiziario si accresce altresì nell’orizzonte dischiuso dall’interpretazione nell’ambito dell’armonizzazione europea, nel complesso quadro dei rapporti tra fonti interne e fonti sovranazionali. In questa situazione, i limiti legalistici propri della materia penale e prefigurati per l’interpretazione tradizionale non costituiscono più un argine al ruolo interpretativo della magistratura: il giudice, anche ove non indulga ad interpretazioni che trascendono il significato del dettato normativo, ha progressivamente acquisito una più ampia libertà ermeneutica.
Nella prospettiva convenzionale si tende a privilegiare una concezione della legalità penale che valorizza in particolare accessibilità e prevedibilità delle norme penali a prescindere dalla legalità-fonte. Si evidenzia in tal modo come il principio di legalità penale, visto in questa prospettiva, non soltanto esige dal legislatore che le fattispecie penali siano descritte con chiarezza tale da assicurarne la preventiva conoscibilità da parte dei consociati, bensì estende la tutela della libertà individuale come autodeterminazione, racchiudendo nella preventiva conoscibilità del rischio penale anche la prevedibilità degli orientamenti della giurisprudenza quanto al reato configurabile ed al relativo trattamento punitivo.