La vita umana è il primo tra i beni altamente personali, preesistenti a qualunque riconoscimento giuridico, in quanto attinenti alla persona come tale. Pur non trovando espressa menzione nella Costituzione italiana (a differenza che in altre, es.: art. 2, comma 2 Cost. tedesca, art. 15 Cost. spagno...
La vita umana è il primo tra i beni altamente personali, preesistenti a qualunque riconoscimento giuridico, in quanto attinenti alla persona come tale. Pur non trovando espressa menzione nella Costituzione italiana (a differenza che in altre, es.: art. 2, comma 2 Cost. tedesca, art. 15 Cost. spagnola, art. 24, comma 1 Cost. portoghese), la vita deve essere considerata il bene giuridico primario in assoluto nella gerarchia costituzionale, necessariamente consacrato per implicito e non soltanto indirettamente desumibile da disposizioni costituzionali richiamanti altri beni contigui (es.: diritto alla salute) o dettate a fini particolari (es.: divieto della pena di morte) o da norme ordinarie (es.: sui delitti contro la vita individuale). Più precisamente, il fondamentale principio personalistico, ex art. 2 Cost., sancendo la centralità e il primato della persona umana su ogni altro valore, impone all’ordinamento il dovere basilare della tutela dei diritti inviolabili dell’uomo, e tra questi la vita assurge al rango più elevato, trattandosi: a) del bene-presupposto per eccellenza, prioritario, sul piano naturalistico e logico, in quanto imprescindibile per il godimento di ogni altro diritto (anche quelli afferenti agli altri beni-presupposto: integrità fisica e status libertatis; v. più ampiamente: infra, § 4); b) del bene-fine per eccellenza, preminente sugli altri beni-fine personali, rispetto ai quali i beni-mezzo assumono mero carattere strumentale . In una prospettiva costituzionalmente orientata, pertanto, la vita umana non può mai risultare subordinata ad alcun altro interesse, individuale, statale o collettivo, secondo logiche utilitaristiche. Sotto questo profilo, l’organizzazione della parte speciale del codice penale secondo la c.d. progressione discendente, dai delitti contro lo stato a quelli contro i beni individuali, pur bisognosa di radicale rielaborazione per ragioni soprattutto simboliche, non incide sulla gerarchia di valore tra interessi statali o collettivi e interessi individuali, da vagliarsi, invece, alla luce dell’attuale sistema costituzionale.