La disciplina generale della esclusione di un soggetto dalla successione mortis causa, conseguente alla commissione di fatti particolarmente gravi contro la persona, nei confronti della prole, o lesivi della libertà testamentaria, ha subito di recente l'innesto di una nuova fattispecie disciplinata...
La disciplina generale della esclusione di un soggetto dalla successione mortis causa, conseguente alla commissione di fatti particolarmente gravi contro la persona, nei confronti della prole, o lesivi della libertà testamentaria, ha subito di recente l'innesto di una nuova fattispecie disciplinata dall'art. 463 bis c.c., introdotto dall'art. 5 della legge 11.01.2018, n. 4. La norma è rubricata "'Sospensione dalla successione" ed è collocata nel capo III del Titolo I del libro II del codice civile, dedicato all'indegnità. Il legislatore afferma che sono sospesi dalla successione: il coniuge, anche legalmente separato, o la parte dell'unione civile, indagati per omicidio volontario, consumato o tentato, nei confronti dell'altro coniuge o dell'altra parte dell'unione civile, fino a quando non venga accertata l'innocenza con decreto di archiviazione o con sentenza definitiva di proscioglimento. Analoga misura è prevista nei confronti di chi sia indagato per omicidio volontario, consumato o tentato, nei confronti di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella. In questo spatium temporis nessuna delazione opera nei confronti di detti soggetti, essendo la stessa sospesa. Qualora intervenga, invece, sentenza di condanna nei confronti di questi congiunti, o gli stessi patteggino la pena, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., saranno esclusi ipso iure, con il medesimo provvedimento giudiziale, dalla successione come indegni, ai sensi dell'art. 463 c.c.. Il provvedimento legislativo è stato ispirato, come si evince dal disegno di legge n. 2424/2016 presentato al Senato, dall'allarme sociale e dallo sconcerto diffuso che destano i ripetuti episodi di violenza nei confronti delle donne, gli omicidi del coniuge o della persona cui si era legati da una precedente relazione affettiva e dalla conseguente necessità di spostare l'azione sul piano sociale e culturale. Si avverte in questa direzione l'esigenza di apprestare, anche sotto il profilo successorio, una efficace tutela ai familiari delle vittime in caso di omicidio del coniuge e di femminicidio.